INFORMASOCI  
 
   
 
 
Uso acronimo APS nella denominazione dell’Associazione
 

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’art. 35, comma 5 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore), l’utilizzo dell’acronimo APS nella denominazione dell’Associazione è riservato esclusivamente agli enti iscritti nella sezione b) del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore).

 

La violazione di tale disposizione può esporre l’Ente alle sanzioni previste dall’art. 91 comma 3 del Codice del Terzo Settore.

 

In particolare tale comma prevede che “Chiunque utilizzi illegittimamente l'indicazione di ente del Terzo settore, di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato oppure i corrispondenti acronimi, ETS, APS e ODV, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro. La sanzione medesima è raddoppiata qualora l'illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l'erogazione di denaro o di altre utilità.”

 

Vi consigliamo, perciò, di verificare se l'Associazione utilizza l’acronimo APS nel nome pur non essendo iscritta al RUNTS e suggeririamo quindi, per evitare le sanzioni previste ivi richiamate, ad iscrivere con la nostra assistenza al RUNTS per regolarizzare l’uso dell’acronimo APS nella denominazione dell’Associazione o, in alternativa, procedere urgentemente alla variazione della denominazione togliendo l’uso dell’acronimo APS.