LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

 

Nel nostro Paese quello dell’associazionismo sociale è un fenomeno in continua espansione. In Italia sono attive circa 200.000 associazioni di promozione sociale e sono circa 10 milioni i cittadini associati. Tra le grandi componenti del Terzo Settore, insieme con il volontariato e le cooperative sociali, l’associazionismo sociale ha acquistato una rinnovata identità con l’approvazione della L.383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La nuova legge completa il quadro normativo sul non profit aggiungendosi a quella sul volontariato e sulla cooperazione sociale.

Convenzioni

Le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri (regionale o nazionali) possono stipulare convenzioni con lo Stato, con le Regioni o con i Comuni per lo svolgimento di attività connesse agli scopi istituzionali.

Le amministrazioni possono inoltre concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative temporanee.

Erogazioni liberali

Sia le persone fisiche che quelle giuridiche hanno la possibilità di operare detrazioni di imposta a fronte di erogazioni liberali effettuate in favore di associazioni di promozione sociale.

Per la dichiarazione dei redditi 2002 i contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle associazioni di promozione sociale (purché iscritte negli appositi registri) per un importo non superiore a 2.065,83 Euro (4.000.000 di Lire).

Agevolazioni fiscali

Le associazioni di promozione sociale possono avvalersi di una serie di agevolazioni fiscali.

- Le associazioni di promozione sociale possono usufruire dei benefici fiscali previsti dal D. Lgs 460/97 qualora siano iscritte all’anagrafe Onlus.

- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari degli associati sono equiparate, a fini fiscali, a quelle rese agli associati.

- Sono previste agevolazioni per accedere al Fondo Sociale Europeo per progetti finalizzati l raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

- La legge estende alle associazioni la possibilità di usufruire di alcune forme di agevolazione nell’accesso al credito agevolato previste per le cooperative.

- E’ prevista l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti e sugli spettacoli per le quote e i contributi versati alle associazioni di promozione sociale;

- Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni iscritte nei registri.

Prestazione degli associati

In base alla nuova normativa, le associazioni di promozione sociale dovranno avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati. In casi particolari, però, potranno assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

La legge prevede che i lavoratori che appartengono alle associazioni iscritte nei registri hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro (congedi, turni, permessi etc…).

In riferimento all’assicurazione degli associati, valgono le regole ordinarie in presenza di rapporti di lavoro.

Fondo per l’associazionismo

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un "Fondo per l'associazionismo", finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative di formazione ed i progetti elaborati dalle associazioni iscritte.

Osservatorio Nazionale

La legge istituisce un Osservatorio nazionale, che svolge sostanzialmente le stesse funzioni dell’Osservatorio nazionale per il volontariato. Nello specifico l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo ha le seguenti funzioni:

- promuovere studi e ricerche sull'associazionismo in Italia e all'estero;
- pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno associativo;
- sostegno alle iniziative di formazione e aggiornamento delle associazioni;
- promozione di collaborazioni tra associazioni italiane e straniere;
- organizzare, con cadenza triennale, una conferenza nazionale sull'associazionismo; alla quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate.

E’ prevista l’istituzione di Osservatori regionali.

La legge prevede inoltre per l'Osservatorio una serie di collaborazioni, prima fra tutte quella con l'ISTAT, che è tenuto a fornire adeguata assistenza per l'effettuazione di indagini statistiche.

E’ prevista inoltre la partecipazione di esponenti dell’associazionismo di promozione sociale nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel).

L’attività dell'Osservatorio dovrà inoltre svolgersi sinergicamente con quella dell'Osservatorio per il volontariato, con almeno una seduta congiunta l’anno.

Registri

L'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale costituisce requisito indispensabile per usufruire delle agevolazioni riguardanti gli aspetti fiscali, l'autonomia e lo sviluppo delle Associazioni di promozione sociale contenute nella legge che le regolamenta.
Le modalità di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale è regolamentata dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n.471 "Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000 n. 383". Il decreto costituisce una delle principali fasi attuative della Legge 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

Requisiti per l'iscrizione

Ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione al Registro nazionale, le associazioni devono possedere i requisiti previsti dall'art.3 della citata Legge 383/200, ossia:
- essere costituite con atto scritto, nel quale sia indicata la sede legale;
- prevedere uno statuto che risponda ai requisiti della legge medesima.
Ulteriori condizioni per l'iscrizione sono:
- la previsione che l'ente sia costituito ed operante da almeno 1 anno;
- l'ambito di operatività in almeno 5 regioni e 20 province del territorio italiano.

Presentazione delle domande

La domanda di iscrizione al Registro nazionale deve essere presentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili.
La domanda deve essere inviata esclusivamente per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere:
- atto costitutivo e statuto
- indicazione dell'ambito di diffusione territoriale dell'associazione
- nominativo del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti che ricoprano cariche di rappresentanza istituzionale;
- sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione

Comunicazioni

Una volta avvenuta l'iscrizione al Registro nazionale, l'associazione è obbligata a comunicare, pena la cancellazione dal registro medesimo:
- modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- il trasferimento della sede;
- le deliberazioni di scioglimento

Iscrizione automatica ai registri territoriali

L'iscrizione nel Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati.

Le risorse economiche

Le risorse economiche delle associazioni di promozione sociale possono provenire da molteplici fonti:

- quote e contributi degli associati,
- eredità e donazioni,
- contributi statali e locali come pure finanziamenti dell'Ue e di organismi internazionali
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi,.

Oltre a beneficiare di questo tipo di risorse, le associazioni di promozione sociale possono svolgere attività di natura commerciale, artigianale o agricola, purché svolte in maniera ausiliaria e non esclusiva.

In ogni caso la documentazione relativa alle risorse economiche deve essere conservata per almeno tre anni, per garantire la trasparenza della gestione.

Atto costitutivo e statuto

Le associazioni si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere citata la sede legale. Al momento della costituzione, l’associazione deve compilare uno statuto nel quale devono essere espressamente previsti:
- la denominazione;
- l'oggetto sociale;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati;
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative; in relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, può consentire deroghe alla presente disposizione;
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- l'obbligo di redigere dei rendiconti economico – finanziari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Definizione

Vengono considerate associazioni di promozione sociale tutte le associazioni, comprese quelle non riconosciute, i movimenti ed i gruppi costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza fine di lucro. La legge esclude espressamente che partiti, sindacati, associazioni professionali e di categoria, sindacati e comunque ogni associazione che ponga dei limiti e discriminazioni all'ammissione degli associati possano essere considerate associazioni di promozione sociale.