I VANTAGGI  
 
   
 
Vantaggi per le Associazioni di Promozione Sociale

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L'associazione FITeL Nazionale è un ente associativo tributariamente privilegiato, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'interno, ed iscritto nel registro delle associazioni di promozione sociale.
Ciò determina il seguente ordine dì conseguenze per gli enti che vi si affiliano:

 
Modalità per il riconoscimento della qualifica di associazione di promozione sociale:

il regolamento attuativo della legge n°383/2000 prevede che l'affiliazione ad un ente di promozione sociale già iscritto nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, da diritto all'automatica iscrizione dell'ente affiliato nel registro medesimo, con conseguente assunzione della qualificazione agevolata. Dal punto di vista procedurale ciò avviene attraverso la richiesta di iscrizione, da parte della FITeL nazionale al Ministero del Lavoro. A tale richiesta viene allegata una certificazione rilasciata dal Presidente della FITeL Nazionale con la quale si attesta anche la conformità dello statuto dell'ente locale affiliato ai nuovi dettami di cui alla citata legge. E’ necessario che il Cral/Associazione procedente presentino alla FITeL nazionale uno statuto conforme alla normativa vigente (Dlgs.vo 460/97 e legge 383/00).

 
Presentazione e realizzazione dei progetti del Sevizio Civile volontario:

si possono presentare, anche in partnership con altri Enti non accreditati al SCN, progetti di Servizio Civile per i giovani dai 18 ai 28 anni che vogliono impegnarsi in un progetto utile per la loro formazione e di sostegno alla cultura della socialità.

 
Facilitazioni fiscali generiche:
 

le prestazioni effettuate nei confronti dei familiari conviventi degli associati si considerano effettuate, ai fini fiscali, a quelle effettuate nei confronti dei soci (e cioè sono irrilevanti fiscalmente, salvo che non si tratti di attività commerciali tout court);

le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale consentono deduzioni e detrazioni di imposta da parte dei soggetti che le hanno disposte;

gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale;

le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti;

 
Facilitazioni fiscali specifiche:

l'attività di organizzazioni viaggi e soggiorni turistici effettuata nei confronti dei soci, dei familiari conviventi di questi o di altri soci di altre associazioni aderenti alla FITeL o della FITeL stessa, non rivestono carattere di attività commerciale ai fini IRPEG;

la somministrazione di alimenti e bevande presso bar o esercizi similari situati all'interno della struttura dell'ente, effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è attività commerciale ai fini IRPEG, e IVA;

 
Facilitazioni amministrative:

le associazioni di promozione sociale sono autorizzate per legge a svolgere attività turistiche e ricettive a favore dei propri associati, con obbligo tuttavia di stipulare idonea polizza assicurativa;

le associazioni di promozione sociale presentano al comune una denunzia di inizio attività, e sono automaticamente autorizzate a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (fermi restando gli obblighi relativi al rispetto delle norme sulla sicurezza e igiene dei locali, ed alle prescritte norme amministrative, ivi compresi i necessari controlli della ASL competente);

 
Facilitazioni civilistiche:

le associazioni di promozione sociale possono ottenere, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specifica autorizzazione temporanea da parte del sindaco per somministrare alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico;

Stato, Regioni, Province e Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà alle associazioni di promozione sociale, ovvero prevederne l'uso non oneroso per specifiche manifestazioni e iniziative temporanee;

i crediti delle associazioni di promozione sociale sono privilegiati;

coloro che agiscono in nome e per conto dell'associazione sono responsabili nei confronti dei terzi per le obbligazioni assunte dall'associazione medesima, ma possono essere aggrediti dai creditori dell'ente soltanto dopo che questo sia stato convenuto in giudizio e sia stata accertata l'incapienza dei patrimonio associativo.

 
Accesso ai fondi pubblici:

le associazioni di promozione sociale hanno accesso ai finanziamenti dei Fondo sociale europeo, ai fine di ottenere finanziamenti comunitari per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;

Stato, Regioni, Province e Comuni ed altri enti pubblici possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel registro nazionale, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto, anche nei confronti dei terzi;

accesso al Fondo per l'associazionismo mediante la presentazione di progetti che possono poi venire da quest'ultimo finanziati in tutto o in parte a fondo perduto.

 

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