LO STATUTO | ||
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Atto Costitutivo F.I.Te.L. Marche - Orvieto 27.06.1998 |
F.I.Te.L. – MARCHE |
FEDERAZIONE ITALIANA TEMPO LIBERO – REGIONE MARCHE |
STATUTO APPROVATO
DALLA ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA F.I.Te.L. CHE HA AVUTO LUOGO IN ORVIETO IL 27.06.98 – APPROVATO ALLA UNANIMITA’ |
STATUTO REGIONALE |
ART.1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE |
Per iniziativa della F.I.Te.L. Nazionale, a cui la presente Associazione aderisce, è costituita la F.I.Te.L. - Regione Marche. |
La F.I.Te.L. - REGIONE MARCHE è associazione di secondo livello la quale associa gli enti del tempo libero dei lavoratori costituito ai sensi dell’art.11 dello Statuto dei Lavoratori e le aggregazioni territoriali, coincidenti o comprese nel territorio della regione Marche, le quali ne condividano le finalità associative. |
La F.I.Te.L. -
REGIONE MARCHE si costituisce ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36 e seguenti del Codice civile e dell’art. 19 della
Costituzione repubblicana. |
La F.I.Te.L. –
Regione Marche aderisce alla F.I.Te.L. Nazionale si uniforma allo
Statuto indicato dalla stessa. |
Art. 2 |
La F.I.Te.L. – Regione Marche si propone di valorizzare tutte
le esperienze associative sviluppatesi nelle aree dei Circoli
Aziendali Confederale e di ogni ente, anche associativo, il
quale abbia perseguito le finalità di cui al presente articolo
allo scopo di promuovere le attività del tempo libero con
particolare riferimento a quelle turistiche, dello spettacolo,
dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei soci
quali fattori di evasione e valorizzazione della persona,
sia singolarmente sia in forma associata. |
a) | valorizzare e promuovere l’esperienza dei Cral e degli enti associati ed associandi, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliando le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati. | |
b) |
favorire forme di collegamento r collaborazione tra i CRAL e le altre organizzazioni di lavoratori costituite Ai sensi dell’art.11 della L.300/70 e tra questi e il mondo dell’associazionismo ed i lavoratori in generale. |
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c) |
promuovere l’apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo del lavoro, dell’impegno sociale ed umanitario. |
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d) |
attivare gli strumenti di sostegno dei circoli con particolare riferimento alla funzione delle agevolazioni che leggi regionali dispongono per l’associazionismo sociale nonché dell’assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione e ai servizi del tempo libero e favore dei lavoratori. |
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e) |
sviluppare il rapporto tra gli associati ed il mondo del lavoro, incluse le organizzazioni sindacali, definendo comuni obiettivi sul piano contrattuale e legislativo. La F.I.Te.L. – REGIONE MARCHE perseguirà il proprio scopo associativo nell’ambito della regione di riferimento rimettendo alla F.I.Te.L. nazionale le questioni a maggior ambito territoriale che saranno trattate in raccordo con le F.I.Te.L. regionali interessate. |
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Al fine di raggiungere lo scopo associativo la F.I.Te.L. regionale potrà promuovere la costituzione di enti, associazioni e società, anche di natura commerciale anche assumendone direttamente la partecipazione. |
ART.3 SOCI |
Sono soci della F.I.Te.L. regionale: |
a) | la CGIL, la CISL, la UIL | |
b) |
le associazioni dei lavoratori costituite ai sensi dello art.11 dello Statuto dei lavoratori le quali esercitano le proprie attività nel territorio regionale in via esclusiva. Potranno essere soci della F.I.Te.L. regionale anche quelle associazioni di lavoratori le quali esercitino la propria attività anche in altre regioni, purché, nel complesso, in un numero inferiore a 15. |
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c) |
le altre associazioni del tempo libero le quali si propongono le medesime finalità di cui all’art.2 anche al di fuori del mondo del lavoro e che operino nel medesimo ambito territoriale indicato al punto precedente. |
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d) |
i circoli ricreativi territoriali F.I.Te.L., purché costituiti secondo il regolamento attuativo. |
ART.4 ORGANI DELLA FEDERAZIONE |
a) Sono organi della Federazione: | ||
- | IL CONGRESSO REGIONALE | |
- | IL CONSIGLIO REGIONALE | |
- | IL COMITATO DI PRESIDENZA | |
- | IL PRESIDENTE | |
- | IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | |
ART.5 AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ GIURIDICA |
La F.I.Te.L. è
una federazione di associazioni giuridicamente ed
amministrativamente autonoma. |
Art. 6
CONGRESSO REGIONALE |
Il Congresso
Regionale dei soci della F.I.Te.L. si riunisce di norma ogni
quattro anni e, comunque, per la elezione dei propri
rappresentanti al Consiglio Nazionale. |
a) | della rappresentatività dei soci determinata in funzione numero delle persone fisiche iscritte; | |
b) |
dell’effettiva partecipazione dei singoli soci alle attività della Federazione, determinato in base al grado di affiliazione. |
Art.
7 CONSIGLIO REGIONALE |
Il Consiglio
Regionale rappresenta la F.I.Te.L. ed i suoi Soci nell’ambito
del territorio, è composto da 60 membri. |
- | Ha propria responsabilità ed autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello Statuto; | |
- | promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale e a divulgare e affermare la Federazione e le sue attività; | |
- | organizza il tesseramento; | |
- | accoglie le domande di affiliazione e le invia, per la ratifica al Comitato di Presidenza Nazionale; | |
- | approva i bilanci di previsione e quelli consuntivi regionali; | |
- | promuove la costituzione delle istanze territoriali della F.I.Te.L.nella regionale; | |
- | elegge il Presidente regionale e il Comitato di Presidenza Regionale; | |
- | esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei Soci; | |
- |
le istanze territoriali assumono la forma di Circoli ricreativi territoriali per rispondere alle esigenze di presenza di soci concentrata in particolari territori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività. |
Art. 8
IL COMITATO DI PRESIDENZA REGIONALE |
Il Comitato di
Presidenza Regionale è composto da 3 a 7 membri compreso il
Presidente; vengono nominati dal Consiglio Regionale secondo
criteri di rappresentanza proporzionale. |
- | predispone il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale; | |
- | predisporre i programmi di attività e curarne l’attuazione; | |
- | convocare e stabilire l’ordine del giorno del Consiglio Regionale; | |
- | proporre eventuali variazioni di bilancio; | |
- | proporre le quote associative; | |
- | curare i rapporti con gli organismi esterni; | |
- | deliberare sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi; | |
- | proporre il regolamento attuativo dello statuto nonché le eventuali modifiche; | |
- | proporre i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da Soci della F.I.Te.L. Regionale; | |
- | proporre l’ammissione di nuovi Soci; | |
- | proporre al Congresso Regionale le modifiche allo Statuto richieste dalla F.I.Te.L. nazionale; | |
- | istituire, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni; | |
- | vigilare sull’osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività; | |
- | determinare le strutture tecnico-amministrative avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici; | |
- | decidere la costituzione di eventuali settori operativi; | |
- | assumere ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo |
Art. 9
IL PRESIDENTE REGIONALE |
Il
Presidente Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale. Spetta al Presidente: |
- | presiedere il Consiglio Regionale e il Comitato di Presidenza; | |
- | convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l’ordine del giorno; | |
- | coordinare le attività del Comitato di Presidenza; | |
- | dirigere gli organi tecnici della Federazione; | |
- | rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi; | |
- | dispone della firma della Federazione per la esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e del Comitato di Presidenza; | |
- | accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi purchè con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione; | |
- | delegare a rappresentarlo, per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell’apparato tecnico. | |
Il presidente svolge, inoltre, ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza. In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione. |
Art. 10
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI REGIONALE |
Il Collegio dei
Revisori dei Conti è composto da 5 membri, 3 effettivi e 2
supplenti, scelti anche tra i non soci e viene eletti dal
Congresso Regionale. Svolge compiti di cui all’art. 2403 e
seguenti del Codice Civile. Elegge al suo interno un Presidente.
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Art.11
ENTRATE DELLA FEDERAZIONE REGIONALE |
Le entrate della Federazione sono costituite da: |
- | quote associative annuali obbligatorie; | |
- | eventuali contributi straordinari; | |
- | eventuali contributi pubblici; | |
- | eventuali proventi rivenienti dalla stipula di convenzioni; | |
- | eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione; | |
- | eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici o privati, concessi senza alcun vincolo all’autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima; | |
- | quanto altro previsto dall’art.5 legge n.266 – 11.08.91; | |
- | quanto altro previsto dall’art. 2 dello Statuto. |
Art. 12
PATRIMONIO |
Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima. |
Art. 13
ESERCIZIO FINANZIARIO |
L’esercizio
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di
ogni anno. |
Art. 14
TENUTA DELLE SCRITTURE |
Tutte le
delibere adottate dagli organi regionali e territoriali, devono
essere trascritte sui libri preventivamente bollati e numerati.
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Art. 15 CARICHE SOCIALI |
Tutte le
cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di
4 anni e sono rinnovabili. |
Art. 16
SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE |
La Federazione si scioglie: |
- | per delibera unanime del congresso; | |
- | per espulsione dalla F.I.Te.L. Nazionale. | |
In caso di scioglimento il patrimonio è devoluto alla F.I.Te.L.Nazionale. |
Art. 17
MODIFICHE STATUTARIE |
Il presente
statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in
conformità alle indicazioni della F.I.Te.L. nazionale alla quale
la F.I.Te.L. Regione Marche aderisce. |
IL
PRESIDENTE REGIONALE |