LO STATUTO  
 
   
 
Lo Statuto della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche  
 
Lo Statuto della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche
Iscrizione Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
 

Art. 1
Costituzione, denominazione e sede

 

Per iniziativa della Federazione Italiana Tempo Libero (F.I.Te.L.)
Associazione di Promozione Sociale (A.P.S. - E.T.S.) e Rete Associativa Nazionale, d'ora in poi F.I.Te.L. A.P.S. Nazionale, a cui la presente Associazione aderisce, è costituita la Federazione Italiana Tempo Libero (F.I.Te.L.) Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) Regione Marche, d'ora in poi denominata "F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche".
La F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche è un'associazione di secondo livello che associa gli enti del tempo libero dei lavoratori, costituiti ai sensi dell' art. 11 dello Statuto dei Lavoratori, e le associazioni che ne condividano le finalità associative, insistenti sul territorio della Regione Marche.
La F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche e costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 18 della Costituzione repubblicana.
Ha sede in Ancona, in Via Urbino n. 18, e può istituire uffici e/o delegazioni nel territorio regionale.
La F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche aderisce alla F.I.Te.L. A.P.S. Nazionale e si uniforma allo statuto indicato dalla stessa.
L'affiliazione alla F.I.Te.L. A.P.S. Nazionale è elemento essenziale della presente Associazione e l'esclusione dalla federazione nazionale comporta il suo scioglimento automatico.
Essa assume la veste di associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) ed Ente del Terzo Settore (E.T.S.) ed adegua il proprio Statuto alla L. n. 106/2016 ed al D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 2
Principi e scopi di intertesse generale dell'Associazione

 

L' Associazione è un ente del terzo settore (E.T.S.), non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di promuovere le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, de) D.Lgs. n. 117/2017 ed in particolare quelle indicate con le lettere:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
m) servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo settore;
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
L' Associazione inoltre opera per:
- valorizzare e promuovere l'esperienza dei C.R.A.L. e degli enti associati ed associandoli, favorendone la costituzione e lo sviluppo e ampliandone le funzioni a vantaggio di tutti i loro associati;
- promuovere l'apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, al mondo de! lavoro, dell' impegno sociale ed umanitario;
- attivare gli strumenti di sostegno dei circoli, con particolare riferimento alla fruizione delle agevolazioni che le leggi regionali dispongono per l'associazionismo sociale, nonché all'assistenza legislativa e fiscale ed alla formazione ed ai servizi del tempo libero a favore dei lavoratori;
- sviluppare attività diverse, complementari e marginali, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice de! Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale; la loro individuazione e operata da parte dell'organo direttivo, al quale spetta anche il compito di documentare il carattere secondario di tali attività in sede di bilancio consuntivo.
La F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche perseguirà il proprio scopo associativo nell'ambito della Regione di riferimento, rimettendo alla F.I.Te.L. A.P.S. Nazionale le questioni a maggior ambito territoriale, che saranno trattate in raccordo con le F.I.Te.L. regionali interessate.
Al fine di raggiungere lo scopo associativo la F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche potrà promuovere la costituzione di enti, associazioni e società, di natura commerciale o non commerciale, anche assumendone direttamente la partecipazione.

 

Art. 3
Soci

 

Sono soci della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche:
a) la C.G.I.L., la C.I.S.L. e la U.I.L.; questi non potranno avere una rappresentanza maggiore del 20% all' interno di tutti gli organi direttivi ed esecutivi dell'Associazione.
b) le associazioni di lavoratori, costituite ai sensi dell' art. 11 dello Statuto dei Lavoratori, che esercitano le proprie attività nel territorio della Regione Marche in via esclusiva.
Possono essere soci della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche anche quelle associazioni di lavoratori che esercitino la propria attività anche in altre regioni, purché nel complesso in un numero inferiore a 5 (cinque);
c) tutte le associazioni presenti nella Regione Marche che abbiano le stesse finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto e che operino nel medesimo ambito territoriale indicato a l punto precedente;
d) i Circoli Ricreativi Territoriali F.I.Te.L., purché costituiti secondo il regolamento attuativo.
Nel rispetto dell'art. 35, terzo comma, de! D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii, il numero delle associazioni di promozione sociale aderenti deve essere almeno pari al 66% del totale delle associazioni iscritte.
Le domande di iscrizione saranno presentate al Comitato di Presidenza che, a suo giudizio, avrà facoltà di accettare o respingere.
In caso di mancata accettazione, ne sarà data comunicazione motivata, entro 30 (trenta) giorni, da parte del Comitato di Presidenza.
Sarà facoltà dei richiedenti, entro 60 (sessanta) giorni, ricorrere al Collegio dei Probiviri contro l'avverso parere; in assenza del Collegio dei Probiviri il ricorso sarà proposto al Collegio dei Revisori dei Conti e, in assenza anche di questo, al Consiglio Regionale.
L' appartenenza all'Associazione implica, per i soci, l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate, in attuazione dello stesso, dagli organi competenti.
Tutti i soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni, hanno il diritto di:
a) partecipare alle manifestazioni promosse dalla F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati;
b) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale vi provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.
La presa visione e esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Fermi restando i diritti e i doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione, alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

 

Art. 4
Organi della Federazione

 
Sono Organi della Federazione:
- il Congresso Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Comitato di Presidenza Regionale ;
- il Presidente Regionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto a norma dell' art. 30 - Organo di Controllo - e dell'art. 31 - Organo di Revisione - del D.Lgs. n. 117/2017);
- il Collegio dei Probiviri (se eletto).
 

Art. 5
Autonomia e responsabilità giuridica

 

La F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche è una federazione di associazioni giuridicamente ed amministrativamente autonoma.
Essa risponde direttamente dei propri comportamenti e delle obbligazioni assunte.
Tale completa autonomia si rileva sia nei confronti delle Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., sia nei confronti delle singole associazioni aderenti.
Pertanto nessuna corresponsabilità delle Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. può essere invocata rispetto a comportamenti e obbligazioni assunti dalla F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche e viceversa.
Inoltre la F.I.Te.L. A.P.S. Nazionale non risponde ad alcun titolo, ragione e causa e, in particolare, per il fatto dell'adesione delle rappresentanze regionali e territoriali alla Federazione Nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture locali o dalle persone che le rappresentano.
Eventuali rapporti di natura amministrativa e/o finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle rappresentanze locali, costituiscono un'attività di assistenza propria della Federazione Nazionale senza assunzione di corresponsabilità da parte di quest'ultima.
Le strutture locali della F.I.Te.L. (regionali e territoriali) sono anch'esse autonome giuridicamente ed amministrativamente rispetto alla F.l.Te.L. A.P.S. Nazionale.

 

Art. 6
Congresso Regionale

 

Il Congresso Regionale dei soci della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche si riunisce di norma ogni 4 (quattro) anni e comunque per l'elezione dei propri rappresentanti al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale F.I.Te.L..
Esso viene convocato dal Consiglio Regionale tramite pubblicazione all'interno degli organi di informazione dell'Associazione e tramite affissione all'interno della sede sociale.
La convocazione dovrà riportare l'ordine dei lavori del Congresso e la data e l'ora della riunione.
A norma dell'art. 24, quarto comma, de! D.Lgs. n. 117/2017, il Congresso può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L' Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente, o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Il Congresso Regionale e composto dai delegati dei soci.
Il numero e le modalità di nomina dei delegati, nonché le modalità di svolgimento del Congresso, saranno disciplinati da apposito regolamento che tenga conto, ai fini della determinazione del numero di delegati esprimibili da ciascun socio, della rappresentatività dei soci determinata in funzione del numero delle persone fisiche iscritte.
I compiti del Congresso Regionale in sede di assemblea ordinaria sono:
- stabilire gli indirizzi generali della F.l.Te.L. A.P.S. Regione Marche tra un congresso e l'altro;
- eleggere il Consiglio Regionale;
- eleggere l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 30 (Organo di Controllo) e dall'art. 31 (Organo di Revisione) del D.Lgs. n. 117/2017;
- eleggere l'eventuale Collegio dei Probiviri.
I compiti de! Congresso Regionale in sede di assemblea straordinaria sono:
- approvare eventuali modifiche allo Statuto;
- deliberare in merito alla trasformazione, fusione o scissione della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche;
- deliberare lo scioglimento della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche.
L' Assemblea ordinaria e validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della meta più uno dei delegati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei delegati presenti.
L' Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei delegati.
Tutte le assemblee deliberano a maggioranza di voti e non sono ammesse deleghe.
Nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
Per modificare lo Statuto, occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Per deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche, occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

 

Art. 7
Consiglio Regionale

 

Il Consiglio Regionale rappresenta la F.l.Te.L. A.P.S. Regione Marche ed i suoi soci nell'ambito del territorio di competenza, e composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 60 (sessanta) membri, in base alla consistenza organizzativa della Regione.
Il Consiglio Regionale viene convocato dalla Presidenza.
L' annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai membri, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, sia con lettera scritta, sia sul sito dell'Associazione, che mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale e delle unità distaccate, specificando, sia per la prima che per la seconda convocazione, la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.
Il Consiglio Regionale e regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei membri.
In seconda convocazione il Consiglio Regionale e regolarmente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
A norma dell'art. 24, quarto comma, de! D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
Il Consiglio Regionale:
- ha propria responsabilità e propria autonomia amministrativa per quanto previsto dal regolamento di attuazione dello Statuto;
- promuove tutte le iniziative idonee ad attuare gli indirizzi del Consiglio Nazionale e a divulgare ed affermare la Federazione e le sue attività;
- organizza il tesseramento;
- accoglie le domande di affiliazione e le invia, per la ratifica, al Comitato di Presidenza Nazionale;
- approva i bilanci di previsione c quelli consuntivi relativamente all'ambito regionale;
- promuove la costituzione delle istanze territoriali della F.LTe.L. nella regione;
- elegge il Presidente Regionale e il Comitato di Presidenza Regionale;
- propone al Congresso eventuali modifiche statutarie;
- esercita ogni altra funzione necessaria allo sviluppo della Federazione e al servizio dei soci.
Le istanze territoriali assumono la forma di Circoli Ricreativi Territoriali per rispondere alle esigenze di presenza di soci concentrata in particolati tenitori, attraverso il raccordo e la promozione delle attività e dei servizi nel rispettivo ambito, assicurando le condizioni necessarie per la loro operatività.

 

Art. 8
Il Comitato di Presidenza Regionale

 
Il Comitato di Presidenza Regionale è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente;
Il Comitato di Presidenza regionale ha i seguenti compiti:
- ha la responsabilità amministrativa;
- predispone il bilancio annuale consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
- predispone i programmi di attività e ne cura l'attuazione;
- convoca e stabilisce l'ordine del giorno del Consiglio Regionale;
- propone eventuali variazioni di bilancio;
- propone l'importo delle quote associative;
- cura i rapporti con gli organismi esterni;
- delibera sugli impegni di spesa della Federazione non delegati ad altri organi;
- propone il regolamento attuativo dello Statuto nonché le eventuali modifiche dello stesso;
- propone i provvedimenti disciplinari, di espulsione o di decadenza da soci della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche;
- propone l'ammissione dei nuovi soci;
- propone al Congresso Regionale le modifiche allo Statuto richieste dalla F.I.Te.L. A.P.S. Nazionale;
- istituisce, su proposta del Presidente, uffici e delegazioni;
- vigila sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione delle attività;
- determina le strutture tecnico-amministrative, avvalendosi anche di consulenti esterni, nonché i relativi trattamenti economici;
- decide la costituzione di eventuali settori operativi;
- assume ogni altra iniziativa utile a rendere efficace la gestione della Federazione e a promuoverne lo sviluppo.
 

Art. 9
Il Presidente Regionale

 

Il Presidente Regionale viene eletto dal Consiglio Regionale.
Spetta al Presidente:
- presiedere il Consiglio Regionale e il Comitato di Presidenza;
- convocare il Comitato di Presidenza e fissarne l' ordine del giorno;
- coordinare le attività del Comitato di Presidenza;
- dirigere gli organi tecnici della Federazione;
- rappresentare la Federazione nei confronti di terzi;
- disporre della firma della Federazione per l' esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale e del Comitato di Presidenza;
- accettare donazioni, liberalità e contributi offerti da terzi, purché con finalità non in contrasto con la natura e lo spirito della Federazione;
- delegare a rappresentarlo, per singoli atti o tipologia di essi, componenti del Comitato di Presidenza o funzionari dell' apparato tecnico.
Il Presidente svolge, inoltre, ogni altra funzione a lui delegata dal Comitato di Presidenza.
In assenza del Presidente o per motivato impedimento, i poteri ad esso conferiti sono esercitati da un membro del Comitato di Presidenza a ciò delegato dallo stesso Presidente al momento della sua elezione.

 

Art. 10
Collegio dei Revisori dei Conti e Probiviri (se eletti)

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto in base alle previsioni di cui all'art. 30 (Organo di Controllo) ed all'art. 31 (Organo di Revisione) del D.Lgs. n. 117/2017, è composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti, scelti anche tra i non soci e viene eletto dal Congresso Regionale.
Svolge i compiti di cui all' art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Elegge al suo interno un Presidente e partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale, che ne fissa eventualmente il compenso.
Il Collegio dei Probiviri, se eletto, e composto da 5 (cinque) membri, 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti , scelti anche tra i non soci e viene eletto dal Congresso Regionale.
Dirime, in un'unica ed inappellabile istanza, le controversie insorte tra i soci e tra questi e la Federazione.
E' garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Elegge al suo interno un Presidente e partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.

 

Art. 11
Entrate della Federazione Regionale

 

Le entrate della Federazione sono costituite da:
- quote associative annuali obbligatorie;
- eventuali contributi straordinari;
- eventuali contributi pubblici;
- eventuali proventi rinvenimenti dalla stipula di convenzioni;
- eventuali proventi delle manifestazioni e della gestione della Federazione;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni speciali sia di persone che di enti pubblici 0 privati, concess1 senza alcun vincolo all'autonomia della Federazione e non in contrasto con i fini istituzionali della medesima;
- eventuali proventi delle attività di interesse generate svolte con modalità commerciali;
- eventuali proventi delle attività diverse.
Le somme versate come quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in alcun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 12
Patrimonio

 
Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni finanziari, mobili ed immobili ed altre utilità di proprietà della medesima.
 

Art. 13
Esercizio finanziario

 

L'esercizio finanziario inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il termine di approvazione del bilancio consuntivo e fissato al 30 (trenta) aprile dell' anno successivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 (trentuno) dicembre dell' anno precedente a quello interessato.
E' fatto divieto di dividere, fra i soci, i proventi delle attività ed eventuali residui di bilancio, sia in forma diretta che indiretta.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali previste dal presente Statuto.

 

Art. 14
Tenuta delle scritture

 

Tutte le delibere del Congresso Regionale e del Consiglio Regionale, nonché il bilancio, dovranno essere trascritte nell' apposito libro dei verbali.
Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'Associato deve presentare espressa domanda di presa visione alla Presidenza, la quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.
La presa visione esercitata presso la sede dell' Associazione, alla presenza di persona indicata dalla Presidenza stessa.
La F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche e ogni ente ordinario affiliato dovrà tenere un libro dei propri soci.

 

Art. 15
Cariche sociali

 

Tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto hanno la durata di 4 (quattro) anni e sono rinnovabili per una sola volta.
La durata delle cariche è prorogata, rispetto all'originaria scadenza, fintanto che non si sia provveduto alla elezione dei nuovi componenti degli organi sociali.
Tutte le cariche sociali conferite ai soci sono gratuite, tranne quelle dei membri dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche di componenti degli organi direttivi, ai diversi livelli, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri sono tra loro incompatibili.

 

Art. 16
Scioglimento della Federazione

 

La Federazione si scioglie:
- per delibera unanime del Congresso;
- per espulsione dalla F.I.Te.L. Nazionale.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, la relativa deliberazione dell'Assemblea congressuale straordinaria, presa secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti all'art. 6 del presente Statuto, provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione del terzo settore previo parere del "Registro Unico Nazionale del Terzo Settore", salvo altra destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 17
Modifiche statutarie

 

Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso Regionale in conformità alle indicazioni della F.l.Te.L. Nazionale alla quale la F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche aderisce, mediante delibera dell'Assemblea congressuale straordinaria, secondo i quorum costitutivi e deliberativi previsti all'art. 6 del presente Statuto.

 

Art. 17
Disposizioni finali

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni normative applicabili ed in particolare al D.Lgs. n. 117/2017.

***

Il presente Statuto è stato approvato in Ancona addì 11/12/2021

Il Presidente della F.I.Te.L. A.P.S. Regione Marche: Giuliani Mauro

 

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