IV

IL TRAM ELETTRICO


 

Pagina Precedente

Pagina successiva


DISPOSIZIONI GENERALI
 

Art. 1 - Il tramvia elettrico nel Comune di Ancona, è esercitato dalla Società anonima "Tramvie ed imprese elettriche", concessionaria come al contratto 1° luglio 1908, rogito Pratilli.

Art. 2 - L'esercizio del tramvia, oltre alle disposizioni di legge e del regolamento ed alle altre norme generali che disciplinano nel Regno i servizi tramviari a trazione meccanica, è subordinato al presente regolamento, che riguarda l'azione dell'Autorità comunale per il regolare andamento del pubblico servizio.

Art. 3 - E' in facoltà del Sindaco, a termini dell'art. 151 della legge comunale e provinciale, di sospendere, per ragioni di pubblico servizio, durante quel periodo di tempo che sarà necessario, l'esercizio su alcune linee o tratti di linea. In tali casi la Società concessionaria non potrà pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 4 - La manutenzione dei tratti di strade e piazze compresi fra i binari, e dei tratti attigui per una larghezza di mezzo metro per parte e per tutta la lunghezza delle linee, sarà a carico della Società concessionaria.

Art. 5 - Nella esecuzione di qualunque lavoro, la Società concessionaria è soggetta alla sorveglianza dell'ufficio d'Arte municipale, alle prescrizioni de quale dovrà sempre ottemperare. I lavori, sia d'impianto che di manutenzione, dovranno essere condotti con la massima sollecitudine ed in modo di arrecare il minor possibile disturbo al pubblico transito.

Art. 6 - Il Comune provvederà all'ordinario servizio di sgombero della neve, di innaffiamento e di pulizia stradale. La Società concessionaria dovrà provvedere alla estrazione di tutte le materie dalla gola delle rotaie lungo tutte le linee tramviarie, accumulandole, nelle strade selciate, sui lati delle strade stesse. Dovrà pure curare che la lubrificazione delle rotaie nelle curve sia fatta in modo da evitare fastidiosi rumori.

Art. 7 - Oltre alle ispezioni annuali di tutto il materiale mobile da parte degli incaricati comunali, la Società concessionaria dovrà prestarsi a quelle altre straordinarie ispezioni a tutto il materiale di servizio ed alle officine, che venissero ordinate dalla Giunta municipale per costatarne lo stato e prescrivere le occorrenti riparazioni, modificazioni o rinnovazioni, con facoltà nella Giunta stessa di provvedere d'ufficio a carico della Società concessionaria, quando questa non ottemperasse alle ingiunzioni nel termine che gli fosse stato prefisso.

Art. 8 - Di ogni incidente che potesse causare sospensione o interruzione del servizio, la direzione del tramvia farà immediato e particolareggiato rapporto all'ufficio di polizia urbana.

Art. 9 - Nell'ufficio di polizia urbana e in quello della direzione del tramvia saranno tenuti , a disposizione del pubblico, appositi registri per i reclami sul servizio e sul personale.

Art. 10 - La pubblicità nelle vetture è soggetta alle speciali disposizioni che regolano il servizio delle affissioni e della pubblicità esercitato direttamente dal Municipio con diritto di riserva.

 
MATERIALE
 

Art. 11 - La Società concessionaria dovrà costantemente disporre di un sufficiente numero di vetture automotrici e di rimorchio.

Art. 12 - Le vetture, di tipo approvato dal Municipio, dovranno essere chiuse, a vetri, durante l'inverno, e solo nella stagione estiva potranno essere messe in circolazione aperte.

Art. 13 - Ogni vettura sarà distinta da un numero d'ordine progressivo sulle testate e nell'interno. Le vetture automotrici avranno numeri progressivi a partire dall'uno; le vetture rimorchiate avranno numeri progressivi a partire dal 51.

Art. 14 - Le vetture automotrici avranno la capacità di 20 posti a sedere, e un massimo di 16 posti in piedi ripartiti sulle due piattaforme. Le vetture di rimorchio saranno capaci di 45 posti, di cui 20 a sedere e 25 in piedi. Il numero dei posti sarà visibilmente indicato tanto nell'interno delle vetture quanto sulle piattaforme. Inoltre nell'interno delle vetture sarà scritto, in modo visibile, il divieto di fumare e di sputare.

Art. 15 - Tutte le vetture dovranno essere fornite dei prescritti apparecchi di sicurezza e di arresto.

Art. 16 - Ogni vettura porterà all'esterno cartelli mobili (di notte convenientemente illuminati) indicanti in modo visibile la sua destinazione.

Art. 17 - Tutte le vetture in servizio dovranno sempre trovarsi in stato di ottima manutenzione e pulizia, sia per quanto riguarda l'equipaggiamento elettrico e meccanico, sia per quanto riguarda la conservazione e la pulizia dell'interno e dell'esterno. Particolare prescrizione è fatta per la manutenzione dei motori elettrici, che deve essere curata in modo da eliminare, durante la marcia, ogni inconveniente ed anche quei rumori che potrebbero derivare dalla non perfetta manutenzione dei motori stessi.

Art. 18 - La Società concessionaria è obbligata, durante tutto il tempo della concessione, di mantenere l'intero impianto e tutto il materiale mobile ed immobile al completo ed in perfetto stato di manutenzione.

 
NORME E PRESCRIZIONI DI SERVIZIO
 

Art. 19 - Ogni vettura motrice sarà scortata da un manovratore e da un bigliettaio; ogni vettura di rimorchio sarà scortata da un bigliettaio, che abbia l'idoneità e l'incarico di manovrare il freno.

 

Art. 20 - I manovratori dovranno arrestare prontamente la vettura ad ogni invito delle persone che desiderino salirvi e ad ogni segnale di fermata dato dal campanello della vettura. Le vetture non potranno fermarsi per prendere o lasciare passeggeri:

 
  - sui tratti di linea in curva e sulle forti pendenze;
  - sugli scambi;
  - in corrispondenza agli sbocchi delle strade laterali ai binari;
  - al passaggio a livello della ferrovia;
  - sotto l'arco di porta Pia;
  - nella salita di piazza Garibaldi;
  - nel percorso, in salita, di via Marsala.
(Nello scendere la questa via le vetture si potranno fermare sul tratto fra il corso Mazzini e il corso Vittorio Emanuele)
 
Nel percorso in salita del Corso Vittorio Emanuele le vetture potranno fermarsi soltanto:
 
  - prima dell'imbocco di via Podesti;
  - in piazza Roma;
  - prima dell'imbocco di via Marsala.
 

Art. 21 - Il bigliettaio dovrà dare prontamente il segnale di arresto ad ogni invito che gli venga fatto da chi si trova sulla vettura o desidera salirvi. A questo scopo, il bigliettaio, quando non sia occupato nella distribuzione dei biglietti, dovrà stare, di norma, sulla piattaforma posteriore della vettura rivolto verso la strada.

Art. 22 - Il segnale di fermata consiste in un colpo di campanello e quello di ripresa della corsa in due colpi.

Art. 23 - Qualunque sia la causa dell'arresto, il manovratore non dovrà rimettere in movimento la vettura senza avere avuto il segnale convenzionale dal bigliettaio. Il segnale di ripresa della corsa non dovrà mai essere dato dal bigliettaio prima che tutti quelli che desiderano scendere abbiano fermato i piedi in terra e fino a che, chi è salito, non abbia oltrepassato il cancello. In entrambi i casi, avanti di riprendere la corsa, il manovratore deve sempre dare un colpo con la campana a pedale.

Art. 24 - I manovratori dovranno servirsi della campana a pedale per richiamare l'attenzione dei pedoni e dei conducenti veicoli, avendo cura di non abusare di questo segnale, perché non perda della sua efficacia e non diventi una inutile molestia per il pubblico. Non dovranno però mai omettere detto segnale all'inizio del movimento delle vetture, nelle curve e in vicinanza delle strade trasversali alle linee tramviarie.

Art. 25 - Il manovratore, ferma la prescritta velocità, deve sempre usare la massima prudenza nel condurre la vettura e limitarne, a passo d'uomo, la velocità quando eventuali ingombri non lo rendano sicuro di avere avanti a sé un sufficiente tratto di libero percorso. Agli sbocchi delle vie laterali, all'incrocio con altre vetture percorrenti il binario attiguo, ed ove ostacoli di qualsiasi genere tolgano la libera visuale della strada, il manovratore rallenterà la corsa per essere pronto ad arrestare la vettura. Così pure rallenterà la corsa all'avvicinarsi di curve strette ed in corrispondenza degli scambi, al fine di evitare scosse o deragliamenti. Il manovratore non passerà a fianco di altri veicoli, specialmente se in movimento, se non vi sarà sufficiente distanza; in ogni modo egli rallenterà la corsa della vettura e non farà mai esclusivo assegnamento sull'effetto della campana d'allarme per oltrepassare veicoli o persone. Così, se in prossimità del binario o su di esso si trovassero veicoli o passanti, il manovratore non dovrà presumere che si ritirino in tempo per non essere investiti, ma rallenterà la corsa e non la riprenderà se non quando la linea non sarà sgombra. Nell'ufficio di direzione del tramvia sarà affisso il quadro delle velocità prescritte dalle competenti Autorità.

Art. 26 - Le vetture che entrano in città dovranno sostare alle barriere daziarie ed attendere, per proseguire, il permesso degli agenti daziari. I passeggeri che dovessero scendere di vettura per adempiere le formalità daziarie, perderanno il diritto di continuare la corsa. Per facilitare la visita nelle vetture potranno essere presi dall'Amministrazione comunale provvedimenti speciali.

Art. 27 - A vettura completa saranno, a cura del bigliettaio, esposti, sulle piattaforme, appositi cartelli portanti la parola "completo". In tal caso il manovratore non potrà arrestare la vettura al segnale di persone che volessero salirvi.

Art. 28 - Durante l'orario della pubblica illuminazione, o in caso di fitta nebbia, le vetture dovranno essere convenientemente illuminate all'interno e portare all'esterno tre fanali a riflettore: due sul davanti e l'altro nella parte posteriore della vettura.

Art. 29 - Per tutto l'orario di servizio e senza alcuna interruzione dovrà a Porta Pia, in Piazza Garibaldi ed in via Marsala, stazionare un cantoniere in divisa con l'incarico, specialmente, di segnalare l'avvicinarsi delle vetture e di regolare la circolazione dei veicoli e il transito dei pedoni.

Art. 30 - Le vetture che non siano in servizio non possono essere lasciate sui binari. Le fermate lungo le linee dovranno, per qualunque caso ed in specie per la salita e la discesa dei passeggeri, essere limitate al tempo strettamente necessario.

Art. 31 - Gli oggetti rinvenuti nelle vetture dovranno essere, senza ritardo, consegnati alla direzione del tramvia e da questa trasmessi, entro tre giorni all'economato municipale.

 
PERSONALE
 

Art. 32 - I controllori, i bigliettai, manovratori, cantonieri, ed in genere tutto il personale aventi rapporti diretti col pubblico, dovrà indossare in servizio una divisa uniforme.

Art. 33 - Ogni agente in divisa, a qualsiasi categoria appartenga, dovrà avere sul colletto della giubba e sul bavero del cappotto un numero di riconoscimento. Tale numero non potrà essere per qualsiasi ragione asportato o nascosto durante il servizio.

Art. 34 - Le divise del personale dovranno essere approvate dal Municipio, il quale si riserva la facoltà di proibire l'uso di quelle che fossero, a suo giudizio, in istato poco decente.

Art. 35 - Il personale deve tenere costantemente un contegno irreprensibile e usare modi urbani verso il pubblico; deve pure attenersi agli avvertimenti che, in conformità al presente regolamento, venissero dati dai funzionari comunali preposti alla sorveglianza del servizio e dalle guardie municipali.

Art. 36 - Gli agenti del tramvia, in servizio, dovranno astenersi ad ogni conversazione fra loro o con i passeggeri. In caso di contestazione col pubblico gli agenti potranno richiedere l'intervento delle guardie municipali; saranno però sempre tenuti ad usare maniere cortesi con chicchessia.

Art. 37 - E' vietato al personale in servizio di fumare, mangiare, bere o dormire nelle vetture in moto o ferme o di restarvi in modo sconveniente.

Art. 38 - Il bigliettaio dovrà aiutare nel salire e nello scendere dalla vettura gl'infermi, i vecchi e i fanciulli.

Art. 39 - Il personale non potrà mai, nemmeno nelle fermate, abbandonare la vettura. In caso di assoluta necessità e nei soli luoghi di stazione, potrà, uno dei due incaricati del servizio, allontanarsi momentaneamente dalla vettura assicurandosi della presenza dell'altro. Il manovratore dovrà inoltre, prima di scendere, serrare i freni e togliere dl regolatore la manovella del commutatore - inseritore.

Art. 40 - Entro 30 giorni dalla approvazione definitiva del presente regolamento, la società concessionaria dovrà trasmettere al Municipio l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato nel tramvia, con le precise generalità di ciascuno. Da tale elenco, indicante le speciali attribuzioni di ciascuno, dovrà risultare che i manovratori hanno subito l'esame di abilitazione da parte dell'Ispettorato governativo delle ferrovie ed hanno ottenuto l'approvazione al servizio, conforme la legge prescrive. Nessun agente potrà per qualsiasi ragione essere adibito alle funzioni di manovratore, se non possiede la regolare autorizzazione dell'Autorità competente. Ogni manovratore dovrà essere costantemente munito - in servizio - del libretto personale, contenente la riportata abilitazione. La Società concessionaria avrà cura di comunicare sollecitamente al Municipio ogni variazione che venisse portata nel ruolo e in ciascuna categoria del personale.

Art. 41 - Il Municipio potrà richiedere il licenziamento di quegli agenti che si fossero dimostrati incapaci, o resi colpevoli d'imprudenza, o avessero mancato di rispetto al pubblico o ai funzionari ed agenti comunali.

 
NORME PER I VIAGGIATORI
 

Art. 42 - I viaggiatori devono salire e scendere dalla vettura, sia in piena linea che ai capo linea, dalla sola parte opposta all'interbinario e dal solo cancello della piattaforma posteriore, dovendo tanto in corsa che in stazione ogni altro cancello essere tenuto costantemente chiuso, sotto la personale responsabilità del manovratore per i cancelli della piattaforma anteriore, e del bigliettaio per quelli della piattaforma posteriore. Nei capo linea e nelle linee a semplice binario, i viaggiatori dovranno salire e scendere dal cancello della piattaforma posteriore, che a tale scopo sarà designato.

 
Art. 43 - Ai passeggeri è vietato:
 
  a) di salire o tentare di salire sulle vetture portanti l'indicazione "completo"
  b) di salire o di scendere dalle vetture in movimento;
  c) di aprire i cancelli e di passare da una vettura all'altra;
  d) di sporgersi fuori delle vetture e di lanciare dalle finestre oggetti che possono recar danno ai passanti;
  e) di rivolgere la parola al manovratore o di distrarlo in altro modo;
  f)

di ostruire gl'ingressi della vettura, di stare in piedi nella corsia centrale o sui predellini delle piattaforme e di sedersi sulle sponde di esse;

  g)

di fumare all'interno delle vetture anche se queste hanno i vetri abbassati, di sputare sul pavimento della vettura e delle piattaforme, di mangiare, bere, cantare, suonare, fare questua, schiamazzare e contenersi in modo sconveniente;

  h) di toccare, sotto qualsiasi pretesto, gli apparecchi elettrici, i freni e la cordicella dell'archetto;
  i) di recare guasti o di insudiciare in qualsiasi modo le vetture.
 

Art. 44 - L'intero prezzo della corsa è dovuto anche se il passeggero salga o discenda in punti intermedi. Nessun passeggero può occupare più di un posto. I posti in piedi sulle piattaforme sono considerati come i posti nell'interno delle vetture. Ogni passeggero potrà portare bagagli od oggetti purché non eccedano complessivamente il peso di 20 chilogrammi ed il volume di m. o,50 x m. 0,25 x m. 0,30. I fanciulli di altezza inferiore al metro non pagano il biglietto, purché non occupino un posto a sedere e ciascuno sia accompagnato da persona adulta. Due fanciulli, accompagnati da persona adulta, pagano un solo biglietto.

Art. 45 - I trasgressori ai divieti ed alle norme di cui agli articoli 43 e 44 e coloro che riuscissero in qualunque altro modo molesti, saranno dal bigliettaio invitati a discendere; in caso di rifiuto il bigliettaio ricorrerà agli agenti della pubblica forza.

Art. 46 - Non potrà essere ammesso nelle vetture un numero di passeggeri maggiore di quello prescritto e segnato nelle vetture stesse. Il bigliettaio è responsabile della rigorosa osservanza di questa disposizione.

Art. 47 - Non saranno ammessi nelle vetture gli ubriachi e coloro che per altri motivi possono, nei riguardi dell'igiene e della decenza, riuscire pericolosi o molesti.

Art. 48 - E' vietato d'introdurre nelle vetture cani o altri animali. E' parimenti vietato di portare oggetti infiammabili ed esplosivi, involti di biancheria sudicia, cesti, pacchi e oggetti qualsiasi, che per forma, volume o cattivo odore possano riuscire molesti.

Art. 49 - Non è permesso ai viaggiatori di portare armi da fuoco, a meno che prima di entrare nella vettura facciano constatare al personale di servizio che le armi sono scariche.

Art. 50 - In caso di deviamento, i passeggeri dovranno scendere dalla vettura per facilitare il collocamento della vettura stessa sul binario. Dovranno altresì discendere, a richiesta del personale, qualora occorresse eseguire riparazioni o visite al macchinario delle vetture. E' assolutamente proibito a chiunque di attaccarsi alle vetture in movimento.

 
STAZIONI, ORARI E TARIFFE
 
Art. 51 - I punti di stazione per le vetture sono:
 
  1 Tiro a segno;
  2 Piazza Cavour;
  3 Piazza Umberto I°;
  4 Piazzale della Stazione Ferroviaria;
  5 Officina elettrica del tramvia in via Palombella;
  6 Salita del Pinocchio.
 

Art. 52 - Le fermate lungo le linee urbane saranno facoltative, salvo le eccezioni di cui all'articolo 20.

Art. 53 - Il numero e l'orario delle corse giornaliere sulle varie linee con l'indicazione dei prezzi relativi, sono, in relazione al contratto di concessione, determinati semestralmente dalla Giunta Municipale, intesa la Società concessionaria, salvo l'approvazione da parte dell'autorità governativa a termini dell'art.42 del regolamento 17 giugno 1900 N.306.

Art. 54 - L'orario e la tariffa saranno pubblicati e tenuti costantemente esposti in apposite tabelle nei punti centrali della città, nei luoghi di stazione e in ogni vettura.

 
ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE
 
E AI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO
 
Art. 55 - Avranno diritto alla libera circolazione sulle linee tramviarie:
 
  a) il Sindaco e gli assessori delegati agli uffici d'Arte e di Polizia urbana;
  b) il Segretario generale del Comune;
  c) l'Ingegnere capo e l'Ingegnere aggiunto;
  d) il Capo ufficio di Polizia urbana e il Sostituto;
  e) l'Ufficiale sanitario e il Medico aggiunto;
  f)

il Direttore e l'Ispettore del dazio di consumo;

  g)

l'Assistente principale e l'Assistente di 1.a classe dell'ufficio d'Arte;

  h) il Sorvegliante delle strade interne e il Capo cantoniere.
     

Il Municipio, al principio di ogni anno, e ad ogni eventuale cambiamento di persone, farà pervenire alla Società l'elenco nominativo dei rappresentanti e dei funzionari suddetti, ai quali la detta Società rilascerà una tessera speciale di riconoscimento.

 

Le guardie municipali in divisa, od anche col solo berretto, potranno, per ragioni di servizio, salire e rimanere sulla piattaforma anteriore delle vetture, e percorrere gratuitamente le linee, purché in numero non maggiore di due.

 

La Società concessionaria somministrerà, ogni anno, al Municipio - a tariffa ridotta della metà - ottantamila biglietti da distribuirsi ai maestri elementari, agli agenti daziari, ai famigli comunali per l'adempimento delle funzioni cui sono destinati.

 
PENALI
 

Art. 56 - Per ogni infrazione e per ogni giorno in cui si verificasse l'infrazione, da parte della Società concessionaria o dei suoi dipendenti, alle norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento, verrà dal Sindaco applicata una penalità che da una lira, potrà estendersi a 50 lire. L'applicazione delle penalità suddette non pregiudica la facoltà nel Municipio di ripetere, a senso di legge, l'indennizzo di maggiori danni e spese.

Art. 57 - Le contravvenzioni al presente regolamento verranno contestate dalle guardie municipali e dagli altri agenti della forza pubblica.

 

Torna su